Art. 5.

      1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. (Scrutinio e assegnazione dei seggi). - 1. La commissione centrale elettorale provvede ad assegnare i seggi dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.
      2. Al fine di cui al comma 1, la commissione centrale elettorale, separatamente per ciascuno dei tre collegi unici nazionali:

          a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi per i numeri dei seggi del collegio;

          b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

          c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti assegnati ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».